Violazioni

25 September 2018
L’omessa istituzione dei registri previsti ai fini Iva e la mancata registrazione delle fatture rilevate nel corso di una verifica fiscale costituiscono delle violazioni meramente formali. Secondo la Corte di Cassazione, Sentenza 8.6.2018, n. 14933, tali inadempienze non sono sanzionabili ai sensi dell’art. 10, co. 3, L. 27.7.2000, n. 212, quando non ostacolano l’azione di controllo dell’Amministrazione finanziaria e, al tempo stesso, non comportano un danno per l’Erario sia nella determinazione della base imponibile dell’imposta che nel versamento del debito d’imposta (art. 6, co. 5-bis, D.Lgs. 472/1997). Tali requisiti, peraltro, devono ricorrere congiuntamente ai fini della non sanzionabilità delle violazioni a carattere meramente formale. Nel caso in esame, i Giudici del merito, facendo corretta applicazione delle norme di legge, avevano osservato che le obbligazioni tributarie erano state regolarmente adempiute dalla società contribuente verificata, pur in assenza della tenuta del registro Iva in formato cartaceo.

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