Una vendita sottocosto di un cespite non integra sempre il reato di bancarotta fraudolenta

08 April 2017
La Cassazione ritiene che la vendita sottocosto di un cespite conferito nel capitale sociale, da parte dell’amministratore unico della società a proprio vantaggio (anche indiretto), non per forza deve essere reputata un’operazione distrattiva del patrimonio, se in un secondo momento la società fallisce. Fuori dalla procedura di fallimento, infatti, tale comportamento può al più integrare gli estremi dell’infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.), ma per integrare il reato di bancarotta è necessario dimostrare un nesso causale tra l’operazione ed il successivo dissesto della società, nonché la prevedibilità del fallimento al momento del compimento dell’operazione.

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