Società

04 May 2018
L’art. 5, co. 4-bis, D.M. 8.6.2011 dispone che – nel caso di operazioni di finanziamento, tra soggetti tra i quali sussiste un rapporto di controllo di cui all’art. 2359 c.c. – assumono rilevanza fiscale esclusivamente i componenti positivi e negativi imputati a Conto economico desumibili dal contratto di finanziamento, qualora siano rilevati nello Stato patrimoniale componenti derivanti dal processo di attualizzazione a tassi di mercato previsti dal criterio del costo ammortizzato. Questa disciplina ha formato oggetto di uno specifico approfondimento nella Circolare Assonime 6.3.2018, n. 8, che ha posto in evidenza le principali criticità applicative nell’ambito del reddito d’impresa – con particolare riguardo alla nozione di controllo, alla rappresentazione contabile e alla natura del socio finanziatore – e della determinazione della base imponibile Irap. Sono, pertanto, auspicabili specifici chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

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