Servizio di ricerca in materia di investimenti: non sempre esente dall’Iva

09 August 2018
Con la risoluzione n. 61/E datata 8 agosto 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti in ordine alla possibilità di beneficiare del regime di esenzione dall’Iva previsto dall’art. 10 del relativo decreto, in relazione al servizio di ricerca in materia di investimenti. In particolare secondo la risoluzione i servizi di ricerca in materia di investimenti resi dai negoziatori nei confronti dei gestori individuali di portafogli devono essere assoggettati ad IVA con aliquota ordinaria, non potendo più beneficiare del regime di esenzione. I medesimi servizi di ricerca, ove forniti, invece, nei confronti di gestori collettivi, quand'anche siano separatamente identificati, possono fruire del regime di esenzione IVA a condizione che gli stessi siano riconducibili alle prestazioni di gestione di fondi comuni d'investimento.

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