Sequestro del profitto dell’omesso versamento IVA o ritenute: una importante precisazione della Suprema Corte

07 July 2016

La III Sez. Penale della Corte di Cassazione nella Sentenza 09.02.2016 n. 28223/16 depositata il 7 luglio 2016 ha formulato il principio di diritto che qui testualmente si riporta:

"in tema di omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto (e di ritenute operate sulle retribuzioni dei dipendenti) il profitto del reato consiste nel corrispondente risparmio di spesa e, in particolare, nelle disponibilità liquide giacenti sui conti del contribuente alla data di scadenza del termine per il pagamento e non versate. Ne consegue che il sequestro, per essere qualificato come finalizzato alla confisca diretta del danaro costituente il profitto del reato omissivo, non può mai essere disposto, né essere eseguito, per importi comunque superiori ai saldi attivi giacenti sui conti bancari e/o postali di cui il contribuente disponeva alla scadenza del termine per il pagamento”.


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