Scambio automatico obbligatorio di informazioni fiscali

22 March 2017
Il Decreto dà attuazione all' art. 1, co. 145 e 146, L. 28.12.2015, n. 208 e alla Direttiva 25.5.2016, 2016/881/Ue del Consiglio, relativamente allo scambio automatico obbligatorio di informazioni fiscali.
Sono disciplinate, in particolare, la rendicontazione Paese per Paese che, a decorrere dal periodo d'imposta che ha inizio l'1.1.2016 o successivamente, ciascuna controllante capogruppo di un gruppo multinazionale residente nel territorio dello Stato ex art. 73, D.P.R. 22.12.1986, n. 917, presenta all'Agenzia delle Entrate e la rendicontazione Paese per Paese che, sempre a partire dal periodo d'imposta che ha inizio l'1.1.2016 o successivamente, l'entità appartenente al gruppo multinazionale diversa dalla controllante capogruppo presenta sempre alle Entrate, al ricorrere di determinate condizioni elencate dal Decreto.
La rendicontazione Paese per Paese è presentata entro i 12 mesi successivi all'ultimo giorno del periodo d'imposta di rendicontazione del gruppo multinazionale.
Il Decreto disciplina inoltre altre comunicazioni all'Agenzia delle Entrate nel caso di supplenza della controllante capogruppo o dell'entità designata, il contenuto della rendicontazione Paese per Paese e la trasmissione da parte dell'Agenzia delle Entrate a ogni altro Stato membro Ue e a ogni altra giurisdizione con cui è in vigore un accordo sullo scambio di informazioni dei dati concernenti le entità appartenenti al gruppo residenti o con stabile organizzazione in tale altro Stato o giurisdizione.
Ai sensi del Decreto, la rendicontazione Paese per Paese è utilizzata per la valutazione del rischio nella determinazione dei prezzi di trasferimento e di altri rischi collegati all'erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili, ed eventualmente per analisi economiche e statistiche.
Inoltre, i dati in essa contenuti possono costituire elementi per ulteriori indagini sui prezzi di trasferimento o durante i controlli fiscali, in seguito ai quali possono essere opportunamente rettificate le basi imponibili.

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