Riscossione

07 September 2018
Si premette che ai sensi dell'art. 37, co. 49 ter, D.L. 4.7.2006, n. 223, conv. con modif. dalla L. 4.8.2006, n. 248, l'Agenzia delle Entrate può sospendere fino a 30 giorni l'esecuzione delle deleghe di pagamento di cui agli artt. 17 e segg., D.Lgs. 9.7.1997, n. 241 (Mod. F24) contenenti compensazioni che presentano profili di rischio. Se all'esito del controllo automatizzato il credito risulta correttamente utilizzato, oppure decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, quest'ultima è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data indicata nel file inviato. Diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.

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