Rimborso delle azioni delle banche popolari limitato dalla disciplina Ue

16 May 2018
La Corte Costituzionale nella sentenza 15 maggio 2018 n. 99, ha stabilito l’infondatezza della questione di legittimità rispetto agli artt. 41, 42 e 117 co. 1 Cost., in ragione dell’esistenza di una fattispecie espropriativa senza indennizzo. 
L’art. 28 co. 2-ter del D.Lgs. 385/93, introdotto dalla disposizione censurata, infatti, impone la limitazione del diritto al rimborso delle azioni per assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali applicabili alle banche popolari, ovvero, come si esprime la stessa disposizione, per assicurare "la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca” in conformità con la normativa europea in materia, mentre l’alternativa prospettata come idonea a evitare l’effetto espropriativo denunciato, bilanciando gli interessi in gioco, si porrebbe in contrasto con quella normativa, o, meglio, si presenterebbe contraria alla sua propria ratio.
Infondato, infine, è anche il prospettato contrasto con gli artt. 1, 3, 23, 42, 95 e 97 Cost., per il fatto di essersi attribuito alla Banca d’Italia il potere di disciplinare le modalità di tale esclusione del diritto di rimborso delle azioni. La norma contestata non è una previsione di delegificazione, perché non attribuisce all’Istituto di vigilanza la facoltà di adottare una disciplina "sostitutiva” di quella dettata dalla legge, né fa derivare dall’entrata in vigore della fonte secondaria la cessazione di efficacia di disposizioni delegificate.

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