Riflessioni sulla disciplina delle informazioni non finanziarie

13 June 2017
Con la sua circolare, Assonime solleva due ipotesi in merito alle modalità di applicazione del nuovo D.Lgs. 254/2016, che impone agli Enti di Pubblico Interesse la redazione di una dichiarazione contenenti informazioni di natura non finanziaria, quali politiche ambientali, sociali e organizzative poste in essere dalla società. In primo luogo, la circolare si sofferma sull’attribuzione dei compiti all’organo di controllo ed al revisore legale per la predisposizione e certificazione della dichiarazione in questione, in ottica di un’amministrazione scevra da duplicazioni di controlli. In analogia alla diversa ripartizione dei compiti in ambito contabili, Assonime ritiene che l’organo di controllo debba avere un ruolo di vigilanza di tipo sintetico sui sistemi e sui processi di rendicontazione non finanziaria, al fine di vigilare sulla corretta amministrazione, giacché il revisore (come previsto dal testo della norma) deve accertare la correttezza della dichiarazione non finanziaria e la conformità agli standard di rendicontazione adottati. In secondo luogo, Assonime esclude che la non correttezza delle informazioni contenute nella dichiarazione non finanziaria possa integrare il reato di false comunicazioni sociali ex artt. 2621 e 2622 c.c. e che, pertanto, l’ipotesi di "reato” di cui all’art. 8, c.4 del Decreto in questione non sia da individuarsi in tali fattispecie di reato.

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