Registro

13 July 2018
La Legge di Bilancio 2018 (art. 1, co. 87, L. 205/2017), modifica l’art. 20, D.P.R. 131/1986, stabilendo che la tassazione degli atti, ai fini dell’imposta di registro, va effettuata sulla base della natura e degli effetti giuridici del singolo atto, prescindendo dagli elementi extratestuali e da eventuali atti collegati. La norma è finalizzata a limitare l’attività di riqualificazione degli uffici, basata sulla prevalenza dell’effetto economico su quello giuridico. Su questa base, con la Sentenza 2007/2018, la Corte di Cassazione ha stabilito che la novella della Legge di Bilancio 2018, non avendo natura interpretativa, ma innovativa, non esplica effetto retroattivo; conseguentemente, gli atti antecedenti alla data di sua entrata in vigore (1.1.2018) continuano ad essere assoggettati ad imposta di registro secondo la disciplina risultante dalla previgente formulazione dell’art. 20, D.P.R. 131/1986. L’interpretazione è condivisa anche dall’Amministrazione finanziaria.

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