Può essere fraudolenta l’operazione straordinaria eseguita dopo il sorgere del debito tributario

11 July 2018
La Sezione III della Corte di cassazione, ud. 22 marzo 2018 (dep. 10 luglio 2018, n. 31420, Pres. Rosi, Rel. Gai) ha ravvisato l’atto fraudolento integrante la condotta di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000) in un complesso di operazioni, poste in essere dopo l’insorgenza del debito tributario e rappresentate dalla scissione parziale e proporzionale della società debitrice seguita dalla cessione del capitale sociale a prezzo vile e dal trasferimento della legale rappresentanza della società ad un prestanome, che ha avviato le procedure di liquidazione della società scissa, ormai priva di beni ed attività e rimasta soltanto con il debito tributario.
Le singole operazioni, valutate sinergicamente, evidenziano l’abuso di strumenti giuridici rientranti solo in apparenza nella fisiologia della vita societaria. L’operazione, di per sé lecita, è stata considerata fraudolenta in quanto realizzata ben dopo la formazione del debito tributario, con l’intento di vanificare, per il decorso del tempo, la responsabilità solidale e illimitata della società beneficiaria della scissione e di sottrarre i beni sociali, in tutto o in parte, alle ragioni dell’erario.

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