Privilegio professionale riconosciuto anche per il contributo integrativo e rivalsa Iva

05 January 2018
Con la modifica del comma 1, n. 2 dell’art. 2751-bis c.c. avvenuta ad opera dell’art. 1, co. 474 della L. n. 215/2017, è stato ampliato l’ambito applicativo al contributo previdenziale integrativo e all’IVA. La modifica ha stabilito, in particolare, che il privilegio generale sui mobili è riconosciuto ai cediti riguardanti "le retribuzioni dei professionisti, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza e assistenza e il credito di rivalsa per l’imposta sul valore aggiunto, e di ogni altro prestatore d’opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione”. In sintesi, a seguito della modifica normativa, il contributo integrativo precedentemente previsto per i soli iscritti agli albi dei ragionieri e dottori commercialisti (ex art. 11, co. 1 della L. 21/1986) diviene ora privilegiato per tutti i professionisti; con riferimento, invece, all’imposta sul valore aggiunto la novità legislativa ha stabilito che i professionisti non saranno più soggetti alle prescrizioni di cui all’art. 2758, co. 2 c.c., secondo cui ai crediti di rivalsa Iva, verso il cessionario o committente, è riconosciuto il privilegio sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio. La mancata sussistenza di tale condizione, il cui onere probatorio era finora posto a carico del professionista, ha comportato la degradazione dell’Iva di rivalsa a credito chirografario, confermando il consolidato orientamento della Corte di Cassazione.

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