Presupposti per l’applicazione dell’abuso del diritto
L’Avvocato generale ha depositato il 7 settembre 2017 le proprie conclusioni nella causa C-251/16, presso la Corte di Giustizia UE, relativa ai rapporti tra IVA e abuso del diritto. In particolare, tali conclusioni precisano che:
- il divieto di abuso del diritto rientra tra i principi dell’Unione ed è applicabile senza che gli Stati membri debbano adottare specifiche misure di attuazione dello stesso;
- devono ricorrere un presupposto oggettivo, cioè la verifica se il vantaggio fiscale sia contrario allo scopo delle pertinenti disposizioni, e uno soggettivo, volto ad accertare se lo scopo essenziale dell’operazione consista nell’ottenere un vantaggio fiscale;
- se ricorrono i presupposti dell’abuso, il contribuente non può invocare la certezza del diritto o il legittimo affidamento per giustificare il proprio comportamento;
- spetta al giudice nazionale stabilire se determinati elementi delle operazioni costituiscano una pratica abusiva e ridefinire tali operazioni in maniera da ristabilire la situazione quale sarebbe esistita senza di esse.