Presentazione della domanda di concordato con riserva senza delibera

05 September 2017
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20725 del 4 settembre 2017 si è espressa in merito all’art. 152 del R.D. 267/42 che detta le formalità da seguire per la presentazione della domanda di concordato fallimentare e che è richiamato dall’art. 161 co. 4 del R.D. 267/42 solo con riferimento al concordato preventivo. La sentenza stabilisce che per la presentazione della domanda di concordato in bianco, è sufficiente la sottoscrizione da parte del debitore della procura al difensore. In altri termini, basta che il ricorso, contenente la domanda di concordato con riserva, sia firmato dal difensore munito di procura; ai fini del rispetto delle formalità di cui all’art. 152 della legge fallimentare, occorre fare riferimento solo al momento del successivo completamento della domanda con il deposito della proposta.

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