Pluralità di condotte di bancarotta e bancarotta “riparata”

01 May 2017
Cass. n. 6904. La Cassazione – Sez. V Pen, ud. del  4/11/2016 (deposito 14 febbraio 2017) ha stabilito che in tema di reati fallimentari, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell’ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la loro autonomia, dando luogo ad un concorso di reati, unificati ai soli fini sanzionatori nel cumulo giuridico previsto dall’art. 219, comma 2, n. 1. della L. Fall.

In questa prospettiva la misura del danno va quantificata non con riferimento all’entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, ma ponendo il focus sulla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta (cumulativamente inteso); conseguentemente, la particolare gravità del danno – a cui consegue l’applicazione di un’aggravante – deve essere valutata non considerando partitamente le operazioni distrattive o speculative, bensì guardando alla diminuzione patrimoniale cagionata complessivamente da tutte le condotte contestate.

Per quanto riguarda la c.d. bancarotta "riparata”, la somma versata a titolo di aumento di capitale da parte degli autori di una distrazione non può affatto essere considerata come restituzione di mezzi finanziari sottratti al patrimonio, atteso che detta voce, così come il capitale sociale, trova la propria collocazione nel passivo del bilancio ex art. 2424 c.c. ed inoltre la sottoscrizione del capitale sociale si fonda su di una precisa causa negoziale, del tutto eccentrica rispetto alla prestazione effettuata in adempimento di un obbligo di restituzione di quanto sottratto.

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