Per l’evasore fiscale seriale la confisca di prevenzione non è automatica (Cass. pen. Sez. VI, 21 settembre 2017, n. 53003)

22 November 2017
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 53003 del 21 settembre 2017, si è espressa in merito alla confisca di prevenzione stabilendo che non è possibile ritenere esistente la pericolosità generica sulla base di mere risultanze di indagini pendenti alla data di emissione del decreto impositivo della misura. Secondo la Corte, il concetto di abitualità rilevante ai fini della pericolosità generica non può prescindere la pregresso accertamento, in sede penale, dell’avvenuta commissione di fatti integranti delitti che danno luogo a proventi illeciti o implicanti l’esercizio di traffici connotati da modalità illecite. La Cassazione, poi, ha esaminato il tema della pericolosità generica dell’evasore fiscale affermando che le condotte fraudolente previste dall’art. 2  del D. Lgs. 74/2000  (annotazione di fatture per operazioni inesistenti),  possono in effetti costituire (e sovente lo sono) la manifestazione di gravi perturbamenti e/o alterazioni del mercato dei beni e dei servizi.
Ebbene, positivi accertamenti dell'avvenuta reiterazione di tali condotte possono in linea astratta e sempre in relazione alla specificità della fattispecie far ritenere che il soggetto responsabile viva abitualmente dei relativi proventi, complessivamente considerati, determinandosi quella sorta di tendenziale confusione tra patrimonio di origine lecita e incrementi derivanti da condotte illecite di evasione tributaria che sta alla base del principio affermato da Sez. U, sent. n. 33451 del 29/05/2014, Repaci e altri, Rv. 260244 nonchè, per l'evasione contributiva, da Sez. 1 sent. n. 32032 del 10/06/2013, De Angelis, Rv. 256450.
Di diversa natura, sono, invece, i fenomeni che stanno alla base di altre figure di reato come l’art. 4 del D.Lgs 231/01 dichiarazione infedele, che contempla la dichiarazione infedele, ma non fraudolenta, che vuol dire che il reddito prodotto dall'autore del reato è e rimane di origine lecita, mentre è l'autoliquidazione delle imposte ad essere infedele.
Trattasi di temi di riflessione che ricorrono, inoltre, anche con riferimento ad altre figure di reato contemplate nel Decreto n. 74 del 2000 come quella di cui all'art. 5 (omessa dichiarazione in misura superiore alla soglia di reddito ivi prevista), all'art. 10 bis (omesso versamento di ritenute dovute o certificate), allo art. 10 ter (omesso versamento di IVA), all'art. 10 quater (indebita compensazione), all'art. 11 (sottrazione fraudolenta di beni al pagamento di imposte) in cui la determinazione dell'imposta è già avvenuta e l'autore del reato attua le condotte nell'imminenza o a procedura di riscossione coattiva in corso o durante quella di transazione fiscale.
La Corte in conclusione ha statuito che in tema di misure di prevenzione patrimoniale, il mero status di evasore fiscale non è sufficiente ai fini del giudizio di pericolosità generica che legittima l'applicazione della confisca, considerato che i requisiti di stretta interpretazione necessari per l'assoggettabilità a tale misura sono indicati dal D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 1 e 4, e concernono i soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi e che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, requisiti non automaticamente e necessariamente sovrapponibili all'evasore fiscale, in sé e per sé considerato.

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