Per la verifica delle società di comodo non si tiene conto della deduzione delle rimanenze finali

27 April 2017
Il nuovo regime di contabilità semplificata prevede il criterio di cassa per la determinazione del reddito imponibile e la deducibilità dell’ammontare delle rimanenze finali a partire dal periodo d’imposta 2017. Quest’ultima deduzione, però, non va applicata per il calcolo del reddito 2017 all’interno della disciplina delle società di comodo. L’ammontare delle rimanenze finali va perciò risommato al risultato fiscale 2017 da prendere in considerazione per la verifica delle società di comodo, così come per la verifica del reddito minimo nella disciplina delle società non operative per gli esercizi rientranti nel periodo di osservazione quinquennale per le società in perdita sistematica.

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