Organismo di Vigilanza senza obblighi antiriciclaggio

11 July 2017
Con il D. Lgs. n. 90 del 4/07/2017 è stato eliminato ogni riferimento all’Organismo di Vigilanza nell’ambito della disciplina antiriciclaggio, facendo così venir meno ogni eventuale responsabilità penale dello stesso, per fatti passati o futuri.
Nessuna responsabilità penale potrà, quindi, essere riconosciuta all’Organismo di Vigilanza, né per fatti anteriori né per fatti posteriori all’entrata in vigore del D. Lgs. Ciò non significa, pertanto, che l’OdV sia legittimato a disinteressarsi completamente dei controlli e delle procedure antiriciclaggio, poiché le stesse rientreranno nel suo raggio d’azione nella misura in cui siano anche validi presidi per la prevenzione dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio previsti dal codice penale.

http://www.eutekne.it