Operazioni straordinarie - scambi di partecipazioni - conferimento di partecipazioni

16 July 2018
Con riferimento all'applicazione del regime dell'art. 177 co. 2 del TUIR in materia di conferimento di partecipazioni di controllo, possono avvalersi di questo regime i soggetti imprenditori (individuali e collettivi) ed i "soggetti privati" (ossia coloro che detengono le partecipazioni al di fuori del regime di impresa), posto che il co. 2 dell'art. 177 del TUIR pone espresso riferimento al "reddito del conferente" e non richiama il reddito d'impresa del conferente.
Secondo quanto chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 4.4.2017 n. 43, invece, sia la società acquirente/conferitaria che la società acquistata/scambiata devono rientrare tra le società di capitali residenti. Si tratta di un'interpretazione restrittiva che esclude la possibilità di attribuire alla holding destinataria delle partecipazioni la forma giuridica di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice.
Resta fermo, invece, che il regime in argomento può essere applicato sia in operazioni di scambio che attuano un'aggregazione di imprese tra soggetti terzi sia in quelle realizzate all'interno dello stesso gruppo per modificare la compagine societaria (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 17.6.2010 n. 33 e ris. Agenzia delle Entrate 17.5.2018 n. 40).

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