Novità in tema di prescrizione

29 September 2017
Con la riforma del 23.06.2017 n. 103, entrata in vigore il 3.08.2017, sono state apportate delle modifiche all’istituto della prescrizione.
La modifica di maggior impatto concerne l’introduzione di tre nuove ipotesi di sospensione della prescrizione.
Una nuova ipotesi è stata introdotta alla lettera 3 ter del primo comma dell’art. 159 c.p., che prescrive che il periodo di prescrizione è sospeso, in caso di rogatorie all’estero, dalla data del provvedimento che dispone la rogatoria fino a quanto l’autorità richiedente riceve la documentazione richiesta o comunque decorsi sei mesi al provvedimento che dispone la rogatoria.
Le altre due ipotesi sono state introdotte nel nuovo comma 2 dell’art. 159 c.p.:
  1. la prescrizione è sospesa dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado fino alla pronuncia del dispositivo che definisce il successivo grado di giudizio; il periodo di sospensione non può, però, avere una durata superiore ad un anno e sei mesi, oltre il quale la prescrizione ricomincia a decorrere, anche laddove il giudizio successivo non sia ancora giunto a sentenza;
  2. la prescrizione è sospesa dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva; anche in tal caso il periodo di sospensione non può superare un anno e sei mesi.
Nel caso di sentenza di assoluzione, invece, nulla è cambiato: il termine di prescrizione non si sospende, ma continua a decorrere. 

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