Non poteva non sapere: secondo la Suprema Corte non è motivazione adeguata

19 September 2016
La Corte di Cassazione -III Sez. Penale Sentenza 38717/16 del 30.03.2016 depositata il 19.09.2016- affrontando un caso in cui fatture per operazioni inesistenti erano state emesse materialmente da soggetto operante in sede diversa e separata dalla società contribuente, le cui dimensioni non potevano considerarsi minimali, ha annullato con rinvio la Sentenza della Corte di Appello che aveva condannato il legale rappresentante della Società per il reato di cui all’art. 2 D.L.vo n. 74/2000 in base all’assunto che "il prevenuto, qualunque fosse l’organizzazione aziendale, aveva tutto l’interesse a perpetrare l’evasione fiscale, di cui, beneficiandone, non poteva non essere a conoscenza”; la Suprema Corte ha affermato che l’assunto "non si può considerare … adeguata motivazione” in ordine alla "attribuibilità soggettiva” al legale rappresentante dei fatti contestatigli.


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