No alla compensazione del credito IVA della curatela con debiti del fallito

21 August 2017
La Ctr della Lombardia tramite la sentenza n. 2970/17/2017 afferma che l’Amministrazione non può compensare il credito IVA generato dalla curatela nel corso della propria attività con i debiti maturati dal fallito prima che venisse aperta la procedura concorsuale, né tanto meno rileva il fatto che tale credito sia stato contabilmente "confuso” con quello sorto prima del fallimento. In base all’art. 56 della LF, infatti, i crediti devono essere preesistenti all’apertura del fallimento, anche se scaduti ai fini del pagamento.

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