Nessuna revoca del concordato per liti pendenti durante l’omologa

23 October 2018
Con sentenza n. 26646 del 22 ottobre 2018, la Corte di Cassazione ha disposto che l'esistenza di contenziosi pendenti di cui sia parte la società debitrice, anche se avviati nel corso della procedura e senza le autorizzazioni previste per gli atti di straordinaria amministrazione dall'art. 167 del RD 267/42, non incidono negativamente sul patrimonio del debitore e non implicano la revoca del concordato, se dotate di adeguate coperture. Nel caso di specie, costituiscono idonee garanzie per escludere la revoca del concordato le coperture costituite dalla rinuncia ai compensi per le controversie pendenti da parte dei legali della debitrice, dall'esistenza di un fondo rischi di sopravvivenze passive per il caso di soccombenza e dall'assunzione da parte dei soci, nel caso di incapienza del fondo, dell'obbligo di corrispondere il supplemento ulteriore eventualmente necessario.

http://www.ilsole24ore.it