Nel concordato in continuità: il giudice valuta sia la fattibilità del piano che la reale proseguibilità della continuità aziendale

03 September 2018
La Corte d'Appello di Genova nel decreto n. 221 del 6 luglio 2018, si è pronunciata in tema di sindacato del giudice nell'ambito del giudizio di omologazione del concordato preventivo.Secondo i giudici nel caso in cui la domanda di concordato preveda la prosecuzione temporanea dell'attività di impresa ai sensi dell'art. 186-bis del RD 267/42 (nel caso di specie, mediante affitto del complesso aziendale) e, al contempo, la liquidazione di asset ritenuti non strategici, il potere di valutazione si estende anche oltre alla fattibilità giuridica ed economica del piano, dovendo ricomprendere la "serietà" della proposta di prosecuzione (con la reale perseguibilità della causa in concreto della continuità aziendale).L'esclusione si avrà qualora questa si manifesti come marginale o di "facciata" nell'economia del piano nel suo complesso.

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