Liti pedenti

01 August 2017
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, se la lite pendente riguarda una rettifica della perdita, la somma da corrispondere per chiudere il contenzioso dipenderà dalla decisione di affrancare o meno tale perdita. Nell’ipotesi in cui si abbia intenzione di affrancare la perdita e lasciare, quindi, invariati eventuali riporti della stessa negli esercizi successivi, il valore della lite si ottiene calcolando l’imposta "virtuale” commisurata all’ammontare delle perdite in contestazione. Tale valore occorrerà sommarlo ad eventuali altre maggiori imposte accertate ed indicate nell’atto impugnato. Nel caso in cui la rettifica delle perdite non abbia comportato alcuna pretesa impositiva, ai fini della definizione, va determinata la sola imposta "virtuale” applicando le aliquote vigenti per il periodo oggetto di accertamento, all’importo risultante dalla differenza tra la perdita dichiarata e quella accertata.

http://www.ilsole24ore.com