Liquidatore responsabile nel caso di omesso versamento dell’IVA dichiarata

05 October 2017
La Cassazione, con la sentenza n. 41594/2017, ha stabilito che risponde del reato di omesso versamento IVA, previsto dall’art. 10-ter del D.Lgs. 74/2000, a titolo di dolo eventuale, il liquidatore che, in carica già 9 mesi prima della scadenza del termine penalmente rilevante, dopo aver richiesto un concordato preventivo (poi non omologato) nel cui contesto l’inventario del commissario giudiziale segnalava l’esistenza della liquidità necessaria per adempiere al pagamento dell’imposta, non si sia  attivato per provvedere al relativo versamento.
Non ha alcun rilievo il fatto che fosse stato nominato un Commissario Giudiziale, in quanto l’obbligo di adempiere grava sul liquidatore e non già sul commissario giudiziale, il quale, in vista dell’omologa deve verificare la fattibilità del concordato come proposto, ma non assume alcun potere di gestione sull’impresa.
Con riferimento sempre all’art. 161 c.p., al primo comma, è stato aggiunto che, fermi restanti gli effetti erga omnes dell’interruzione, "la sospensione della prescrizione ha effetto solo per gli imputati per cui si sta procedendo”.
Quanto agli effetti del diritto intertemporale, il comma 15 dell’unico articolo del legge 103/2017 precisa che le modifiche alla disciplina della prescrizione si applicano ai fatti commessi dopo l’entrata in vigore della legge.

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