Limiti nell’utilizzo del contante nella disciplina antiriciclaggio

18 July 2017
Il D. Lgs. del 4/07/2017 n. 90 modifica l’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 231/2007 in materia di utilizzo del contante, disponendo che:

  • è vietato il trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra i soggetti diversi, "siano esse persone fisiche o giuridiche”, di importo pari o superiore a 3.000 euro;
  • il trasferimento che eccede il limite dei 3.000 euro, "quale che ne sia la causa o il titolo”, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono "artificiosamente frazionati”. Resta fermo che detti pagamenti possono essere eseguiti esclusivamente tramite intermediari abilitati.
Resta comunque ferma la possibilità di operazioni frazionate di importo inferiore alla soglia, laddove previsto dalla prassi commerciale o da accordi contrattuali (ad esempio, le vendite a rate).

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