Le nuove soglie di punibilità comportano un’abrogazione “parziale”

13 March 2018
La Sezione III della Corte di cassazione, ud. 28 novembre 2017 (dep. 12 marzo 2018, n. 10810, Pres. Ramacci, Rel. Galterio), ha ribadito chele soglie di punibilità per i reati di omesso versamento di ritenute certificate ex art. 10-bis d.lgs. 74/2000 e dell’imposta sul valore aggiunto ex art. 10-ter d.lgs. 74/2000 integrano un elemento costitutivo della fattispecie. Ne consegue che il loro innalzamento determina una abolitio criminis parziale ex art. 2, comma 2 c.p. dei due precedenti delitti e non una semplice successione di leggi penali nel tempo, che al contrario comporterebbe l’inapplicabilità del principio del favor rei alle pronunce divenute ormai irrevocabili.

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