L’Agenzia delle Entrate chiarisce le stabili organizzazioni

17 January 2017
Secondo quanto indicato nella risoluzione n. 4/2017, non sussiste la stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente se, come previsto dall'art. 5 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l'Italia e lo Stato in questione (conformemente al modello OCSE), i beni depositati sono di esclusiva proprietà del soggetto non residente.
Le attività di disbrigo delle formalità doganali ed IVA si considerano "accessorie" alla gestione del deposito e, dunque, non sono elementi tali da determinare l'insorgenza di una stabile organizzazione ai fini delle imposte sui redditi.
Gli acquisti di beni da soggetti stabiliti in un altro Stato Ue, introdotti nel territorio dello Stato italiano ma non in un deposito IVA, costituiscono acquisti intracomunitari ai sensi dell'art. 38 del DL 331/93. Se il soggetto non residente è identificato ai fini IVA in Italia, sarà tenuto all'applicazione dell'IVA con il meccanismo del reverse charge integrando la fattura emessa tramite la partita IVA attribuita dallo Stato membro di spedizione.

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