La riduzione del quorum al minimo legale, per le Assemblee straordinarie, non legittima il diritto di recesso

02 June 2017
Con la Sentenza dell’1 giugno 2017, la Cassazione stabilisce un’interpretazione restrittiva alle ipotesi che conferiscono ai soci assenti o dissenzienti il diritto di recesso, indicate nell’art. 2437, c. 1, lett. g), c.c. ed ivi sintetizzate nelle modificazioni concernenti i diritti di voto o di partecipazione (ai ritorni economici). Le delibera di riduzione del quorum (ovviamente deliberativo) dell’Assemblea straordinaria fino al minimo imposto dalla legge, infatti, non modifica in modo oggettivo il diritto di voto dei singoli soci, quanto, tutt’al più, le posizioni soggettive che dipendono dalle diverse partecipazioni detenute. Si pensi ad esempio, in caso di detta riduzione del quorum, del minor peso che inevitabilmente finirebbero per avere gli azionisti di minoranza a parità di diritti di voto per azione che, per l’appunto, resterebbero oggettivamente invariati.

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