La complessità della struttura organizzativa non scusa il sindaco

08 March 2018
Con la sentenza n. 5357 del 7 marzo 2018, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che i sindaci di società quotate hanno l’obbligo di esercitare i poteri ispettivi di cui sono dotati con riguardo ad operazioni con parti correlate ed in potenziale conflitto di interessi, non potendosi trincerare dietro comportamenti presuntamente omissivi degli amministratori, che non avrebbero comunicato dati rilevanti, ovvero dietro la complessità della struttura organizzativa, che non può determinare di per sé un affievolimento del loro potere-dovere di controllo.

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