La cessione totale di quote non è cessione d’azienda

23 January 2017
La Commissione Tributaria Regionale della Sardegna con la sentenza n. 386/8/2016 ha stabilito che la cessione totalitaria di quote societarie non può essere riqualificata come cessione d’azienda ai fini dell’imposta di registro. In particolare, la Commissione ha rilevato, contrariamente a quanto sollevato dall’Agenzia delle Entrate, che la cessione d’azienda è un istituto distinto rispetto alla cessione totalitaria di quote e la scelta tra una figura negoziale rispetto all’altra non può configurare alcun intento elusivo. L’Ufficio pertanto non può tassare con l’imposta di registro proporzionale la cessione di quote, anche se totalitaria, in base all’art. 20 del DpR 131/1986. La Commissione Regionale riconosce quindi da un lato il legittimo risparmio di imposta anche per l’imposta di registro, dall’altro delimita il potere di riqualificazione dell’ufficio ai fini dell’imposta di registro che deve attenersi agli effetti giuridici degli atti posti alla registrazione e non alla natura economica sottostante agli stessi.

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