IVA

11 October 2017
Le operazioni di finanziamento, esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n.1), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, incidono nella determinazione della percentuale di detraibilità dell’IVA (cd. pro-rata) solo se costituiscono oggetto dell’attività propria dell’impresa, salvo il caso in cui siano svolte in modo occasionale e/o accessorio rispetto all’attività svolta. In merito, è stato, infatti, ribadito che "per accertare se determinate operazioni vadano o meno considerate ai fini del calcolo del pro-rata non deve aversi riguardo all’attività previamente definita dall’atto costitutivo come oggetto sociale ma a quella in concreto esercitata dalla società, ovvero all’effettivo volume d’affari del contribuente, costituito dall’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate […]”. Il carattere di "occasionalità” e/o "accessorietà” della prestazione è da ricercare nella "incidenza percentuale dell’entità delle operazioni di finanziamento poste in essere dalla società contribuente rispetto alle complessive attività imponibili svolte dalla società”. 

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