IVA

11 May 2018
Con la Sentenza C-404/16 del 12.10.2017, la Corte di Giustizia Ue ha stabilito che il concedente, a seguito della risoluzione del contratto di leasing finanziario con trasmissione definitiva della proprietà per inadempimento dell’utilizzatore, può ottenere la riduzione della base imponibile IVA invocando l’art. 90, paragrafo 1, della Direttiva n. 2006/112/CE, qualora non prevista dal diritto nazionale, nei confronti di uno Stato membro. I giudici della Corte hanno concluso che la normativa comunitaria non osta a una norma nazionale che escluda la riduzione della base imponibile dell’IVA, ben potendo avvalersi della facoltà di derogarvi disposta dalla Direttiva IVA È rilevante, ai fini della riduzione, la qualificazione della situazione come "annullamento, recesso o risoluzione” e non anche il mancato pagamento del prezzo di acquisto.

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