IVA

14 September 2018
Non può essere disconosciuto il diritto alla detrazione dell’Iva riguardante il versamento di un acconto nella misura in cui l’acconto sia stato versato ed il cessionario, dal canto suo, al momento del versamento, risultasse in possesso di tutti quegli elementi utili a far presumere come certa la futura cessione di beni, anche se poi non realizzatasi. A tali conclusioni è giunta la Corte di Giustizia Ue, con la Sentenza 31.5.2018 riferita alle cause riunite C-660/16 e C-661/16. Il diritto alla detrazione dell’Iva non può difatti essere negato all’acquirente che, in buona fede, ha versato un acconto per beni o servizi che non sono più stati ceduti o prestati se questi non conosceva, e non avrebbe potuto conoscere, l’intenzione del fornitore di non onorare il contratto di cessione di beni o prestazione di servizi.

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