Imposte indirette - IVA

23 March 2018
Nell'ipotesi in cui, per una operazione soggetta ad IVA, il cedente o prestatore ometta di emettere la relativa fattura, decorsi 4 mesi il cessionario o committente è tenuto a regolarizzare emettendo un'autofattura, entro i successivi 30 giorni.
Ai fini del computo del termine ultimo per esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA, oltre ad essersi realizzata l'esigibilità dell'imposta, è necessario il possesso della fattura in capo al cessionario o committente (circ. Agenzia delle Entrate 1/2018).
Gli Autori ritengono che il citato requisito sia soddisfatto al momento in cui l'autofattura è materialmente emessa e il diritto alla detrazione possa essere esercitato entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA riferita all'anno di emissione del documento.
Nella diversa ipotesi in cui l'autofattura sia emessa per regolarizzare lo splafonamento, si ritiene invece che il diritto alla detrazione IVA possa essere esercitato esclusivamente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui lo splafonamento si è verificato (in conformità a quanto già indicato nella circ. Agenzia delle Entrate 50/2002).

http://www.eutekne.it