Il tirocinante non è mai soggetto ad IRAP

28 March 2017
La Suprema Corte, con sentenza n. 6673 del 2017, stabilisce che per il tirocinante non può essere considerato soddisfatto il requisito della "attività autonomamente organizzata” ai fini dell’imponibilità IRAP, così come riportato all’art.2 del D. Lgs. 446/1997. Questo perché l’attività del tirocinante è svolta per definizione sotto la direzione e comunque la supervisione di un dominus, il che esclude l’autonomia dell’organizzazione del lavoro professionale.

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