Il patrimonio della società non si confisca – per equivalente – per reati tributari

23 September 2017
La Cassazione - ribadendo l’orientamento delle Sezioni Unite - ha statuito, con la sentenza n. 43816, depositata in data 22 settembre 2017, che qualora il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo, derivante da un reato, sia costituito da denaro, il sequestro delle somme, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificato come sequestro cd. diretto e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto del vincolo preventivo e il reato.
Per tale motivo è consentito nei confronti di una persona giuridica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario commesso dagli organi della persona giuridica stessa, non potendo la stessa considerarsi terza estranea al reato, quando tale profitto (o beni direttamente riconducibili al profitto) sia rimasto nella disponibilità della persona giuridica. Non è invece possibile procedere al sequestro per equivalente di  beni infungibili della società (in via esemplificativa gli impianti, i beni immobili etc.).
Sempre in tal caso è legittimo il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente dei beni dell’indagato/imputato persona fisica, nel caso in cui dallo stesso soggetto non sia stata fornita la prova della concreta esistenza di somme di denaro o di altri beni fungibili (ad esempio, titoli) nella disponibilità della persona giuridica su cui disporre la confisca diretta.

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