Il nuovo art. 2423-bis del Codice Civile regola i prestiti infragruppo

10 January 2017
Il D.lgs. 139/15 ha modificato l’art. 2423-bis del Codice civile prevedendo che la presentazione e rilevazioni delle voci in bilancio deve essere effettuata sulla base della sostanza dell’operazione o del contratto in luogo della funzione economica delle voci di attivo e passivo. 

L’Organismo Italiano di Contabilità, nell’ultima revisione dei principi contabili nazionali, pubblicati il 22 dicembre 2016, ha fornito alcune esemplificazioni nell’OIC 15 Crediti e OIC 19 Debiti del principio della sostanza dell’operazione o del contratto rispetto al trattamento contabile dei prestiti infragruppo.  In particolare, un finanziamento ad una società controllata infruttifero, oppure a tasso di interesse significativamente inferiore a quello di mercato, costituisce un investimento aggiuntivo nella stessa che incrementa il valore della partecipazione per la differenza tra le disponibilità liquide erogate e il valore attuale dei flussi finanziari futuri; per la società controllata si tratta di un beneficio rilevato con un incremento del patrimonio netto per lo stesso ammontare. Il riferimento al principio di sostanza dell’operazione o del contratto è presente anche in altri principi, tra cui l’OIC 16 Immobilizzazioni materiali e OIC 13 Rimanenze, rispetto alle clausole di riserva della proprietà, e l’OIC 17 per la rappresentazione nel bilancio consolidato di beni detenuti in  base a contratti di leasing.

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