Il liquidatore risponde per omesso versamento di ritenute se distrae l’attivo dal fine del pagamento delle imposte

28 February 2018
La Sezione III della Corte di Cassazione, ud. 30 ottobre 2017 (dep. 27 febbraio 2018, n. 8995, Pres. Cavallo, Rel. Andreazza), nel rigettare il ricorso avanzato dal Pubblico Ministero contro l’ordinanza di annullamento di un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, disposto in relazione al mancato versamento delle ritenute da parte del liquidatore di una Srl, ha stabilito che questi risponde del delitto di omesso versamento delle ritenute certificate ex art. 10-bis D.Lgs. 74/2000 non per il mero fatto del mancato pagamento, nell’ambito nell’attività di liquidazione, delle imposte dovute per il periodo della liquidazione e per quelli anteriori, ma solo qualora vi sia distrazione dell’attivo patrimoniale della società in liquidazione dal fine del pagamento delle imposte e la destinazione a scopi differenti. A tal proposito, la responsabilità del liquidatore sussiste solo rispetto alle imposte dovute per il periodo della liquidazione e per quelle inerenti ai periodi anteriori e solo qualora egli non dia la prova di aver soddisfatto i crediti tributari prima dell’assegnazione di beni a soci e creditori ovvero di aver soddisfatto i crediti di ordine superiore a quelli tributari.

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