Il giusto corrispettivo nella cessione d’azienda esclude la bancarotta

16 July 2018
La Sezione V della Corte di cassazione, ud. 19 aprile 2018 (dep. 12 luglio 2018, n. 32049, Pres. Fumo, Rel. Scarlini) nell’annullare le misure cautelari disposte nei confronti di un amministratore unico di S.r.l. ha statuito che la mera cessione d’azienda, ancor più se in affitto, non può costituire di per sé un fatto distrattivo (anche se destinata ad assorbire l’intera capacità produttiva della società cedente) rilevante ai fini dell’integrazione del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ex art. 216, comma 1 del R.D. n. 267 del 1942. Al contrario, affinché la cessione d’azienda integri condotta distrattiva è necessario dimostrare che l’operazione sia avvenuta a fronte di un corrispettivo economico inadeguato o che il corrispettivo non sia stato effettivamente versato o che sia stato corrisposto con una compensazione (totale o parziale) con debiti della società artatamente costruiti. 
Quindi, se a fronte della cessione d’azienda alla fallita sia stato concretamente versato il giusto corrispettivo, è evidente che non si può ritenere che tale atto abbia cagionato un depauperamento dal momento che le somme di denaro ricevute si sono sostituite al complesso di beni ceduto.

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