I ritardi nelle lettere di intento sono puniti
La Commissione Tributaria Regionale della Puglia con la sentenza n. 1921/2017, ha stabilito che l'inoltro tardivo della dichiarazione d'intento consegnata dall'esportatore abituale al suo fornitore รจ sanzionabile anche nel caso in cui l'invio sarebbe stato tempestivo a fronte della successiva modifica (art. 2, co. 4 del DL. 16/2012) che ha esteso il termine entro il quale deve essere effettuato il suddetto adempimento.
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