I poteri del liquidatore in assenza di specificazione

12 June 2017
L’Assemblea che delibera lo scioglimento della società e nomina il liquidatore, non attribuendo poteri specifici al medesimo, investe automaticamente il liquidatore dei poteri di cui al c. 1 dell’art. 2489, c.c., ovvero del "potere di compiere ogni atto utile per la liquidazione della società”, compreso quindi l’affidamento ad un professionista del compito di predisporre un progetto di risanamento della società in ottica di prosecuzione dell’attività, anche a seguito di una cessione a terzi. Tale è l’interpretazione della norma, stabilita dalla Cassazione con Sentenza n. 13867/2017. Nel caso di specie tale interpretazione ha determinato la lecita ammissione nello stato passivo del credito verso il professionista che ha redatto il piano di risanamento, nel momento in cui, successivamente alla redazione del piano, la società venne dichiarata fallita.

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