Fiscale - imposte dirette - ires - deducibilità degli interessi passivi

28 May 2018
In caso di partecipazione al consolidato fiscale di cui all'art. 117 e ss. del TUIR, è possibile portare l'eccedenza di interessi passivi indeducibili generatasi in capo ad uno dei soggetti partecipanti al consolidato a riduzione del reddito complessivo di gruppo nel limite in cui gli altri soggetti partecipanti presentino un elevato ROL, non sfruttato interamente per la deduzione degli interessi (art. 96 co. 7 del TUIR).
Secondo l'impostazione della circ. Agenzia delle Entrate 21.4.2009 n. 19, qualora una società decidesse di non attribuire al consolidato il proprio ROL capiente individuale, quest'ultimo non potrebbe più essere attribuito al gruppo nei successivi periodi d'imposta, restando di esclusiva pertinenza della società che lo ha generato, che potrebbe utilizzarlo soltanto ai fini della determinazione del proprio reddito imponibile.

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