Enti responsabili in caso di reati di negazionismo

12 December 2017
L’art. 5 della L. 167/2017, entrata in vigore il 12 dicembre 2017, prevede l’introduzione dell’art. 25 terdecies d. lgs. 231/2001 il quale sanziona l’ente in caso di integrazione di reati di propaganda, istigazione e incitamento fondati sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah, di crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra (cd. negazionismo). In relazione alla commissione dei seguenti delitti è applicabile la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nei casi di condanna si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 comma 2 d. lgs. 231/2001. Infine, qualora l’ente o una sua unità organizzativa sia stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti sopra indicati, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 16 comma 3 d. lgs. 231/2001.

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