Effetti fiscali delle riserve ricostituite nell’incorporante in ipotesi di fusione inversa

25 May 2017
L’Agenzia delle Entrate non distingue il caso di fusione diretta da quello di fusione inversa e, pertanto, le riserve in sospensione di imposta che vanno ricostituite affinché non si realizzi il presupposto impositivo sono quelle presenti nel Patrimonio Netto della società che legalmente (e quindi formalmente) sopravvive all’operazione, cioè l’ incorporante. Per quanto riguarda le riserve dell’incorporata, anche in sede di fusione inversa trova applicazione l’art. 172, c. 5, TUIR, secondo il quale le riserve in sospensione di imposta presenti nell’ultimo bilancio dell’incorporata concorrono a formare il reddito imponibile dell’incorporante se e nella misura in cui non siano state ricostituite nel suo bilancio. Di conseguenza è necessario attribuire agli eventuali avanzi di fusione, proporzionalmente, la natura tributaria del capitale e delle riserve della incorporata.

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