Effetti della rivalutazione dei beni d’impresa sulle operazioni di affitto e conferimento

26 May 2017
Per quanto riguarda l’affitto di azienda, l’Agenzia conferma l’orientamento già espresso in occasione delle precedenti rivalutazioni, affermando che il soggetto beneficiario della rivalutazione è colui che calcola e deduce gli ammortamenti. Perciò, nel caso in cui il contratto di affitto non preveda la deroga all’art. 2561, c.c. in relazione all’obbligo di conservazione dell’efficienza dei beni, il soggetto che può usufruire della rivalutazione è l’affittuario. Viceversa, se si opera la deroga all’articolo sopra citato, la rivalutazione va a favore del solo conducente. Per quanto concerne invece il conferimento d’azienda, se questo viene effettuato nel 2016 ma il bene risulta già iscritto nel bilancio della conferente del 2015, il requisito dell’iscrizione in bilancio del bene al 31 dicembre 2015 si ritiene soddisfatto, in forza del principio di continuità ex art. 176, c. 4, TUIR.  Se il bene rivalutato viene conferito nel corso del periodo di sospensione degli effetti della rivalutazione, il disallineamento dei valori contabili e fiscali passa in capo al conferitario, mentre la riserva in sospensione di imposta rimane in capo al conferente. Se poi il conferitario, a sua volta, cede il bene in questione sempre prima del termine del periodo di sospensione degli effetti fiscali, la plusvalenza che egli dovrà calcolare non dovrà tenere conto della rivalutazione e, in capo al conferente iniziale, sorgerà un credito di imposta pari all’imposta sostitutiva assolta. La riserva da rivalutazione riferita al bene verrà liberata, infine, dal vincolo di sospensione di imposta.

http://www.euroconference.it