E’ lecita la continuazione dell’attività per le srl che diventano srl a capitale ridotto

23 April 2018
Il Giudice del Registro delle imprese presso il Tribunale di Udine, con decreto del 26 settembre 2017, ha precisato che quando una srl subisce perdite che riducano il capitale sociale sotto i 10.000,00 euro, la società si scioglie e va in stato di liquidazione, salvo che risulti l’espressa volontà dei soci di continuare l’attività con il capitale sociale sotto la soglia dei 10.000,00 euro (ma, comunque, non inferiore a 1,00 euro).
Secondo l’opinione prevalente (Studio 892-2013/I del Consiglio nazionale del Notariato e massima 19 maggio 2015 n. 143 del Consiglio notarile di Milano) la condizione di srl "a capitale ridotto” può essere conseguita sia da una società originariamente costituita con capitale ridotto, sia da una società che, seppur costituita con un capitale sociale "ordinario” (pari o superiore a 10.000,00 euro), si trovi ad avere il capitale sotto tale livello (ad esempio, per riduzione volontaria o per perdite d’esercizio).
Minoritaria, invece, risulta l’opinione per cui lo status di srl a capitale ridotto sarebbe proprio della sola srl costituita con capitale sotto i 10.000,00 euro.

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