Doppio quorum per le S.p.A. chiuse che detengono azioni proprie

03 October 2018
La Corte di Cassazione, nella sentenza del 2 ottobre 2018 n. 23950, ha stabilito che in forza delle modifiche apportate dal D.Lgs. 224/2010 all'art. 2357-ter co. 2 c.c., nelle spa "chiuse" (ovvero che non hanno azioni quotate o diffuse tra il pubblico in misura rilevante) le azioni proprie, per le quali è sospeso il diritto di voto, sono incluse nel computo ai fini sia del quorum costitutivo, sia del quorum deliberativo dell'assemblea. Nelle spa "aperte", invece, le azioni proprie si considerano per il calcolo del quorum costitutivo, ma non si computano per il calcolo del quorum deliberativo. Ciò trova il supporto della Relazione di accompagnamento al D.Lgs. 224/2010. È vero, infatti, che una Relazione illustrativa di un provvedimento normativo non ha efficacia cogente, né, tanto meno, è fonte del diritto, ma, quando risulti del tutto conforme all'enunciato ed al significato fatto palese dalla consecuzione delle parole usate nell'articolato di legge, certamente può contribuire alla corretta interpretazione di una norma o di un combinato disposto normativo.

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