Doppia pena per chi occulta o distrugge documenti contabili

11 July 2017
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 32367 del 5 luglio 2017 ha stabilito che, qualora un amministratore abbia omesso l’esibizione dei documenti e dei registri contabili prescritti dalla normativa tributaria, oltre a rispondere del reato previsto dall’art. 10 del D. Lgs. 74/2000 (occultamento o distruzione di documenti contabili), risponde anche del reato di bancarotta fraudolenta documentale, previsto dall’art. 216 co.1 n.2 del R.D. n. 267/1942, riguardante il fatto di avere, nell’ambito di una procedura concorsuale, omesso di consegnare al curatore fallimentare tutta la documentazione contabile. In tale evenienza non ricorre l’ipotesi del divieto di un doppio giudizio, dato che non solo le fattispecie incriminatrici possono concorrere, ma gli stessi fatti storici non sono sovrapponibili e, dunque, riconducibili all’ipotesi dell’idem factum.

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